Regolamento didattico

Regolamento a.a. 2023-24

Regolamento a.a. 2022-23

Regolamento a.a. 2021-22

Regolamento a.a. 2020-21

Regolamento a.a. 2019-2020

Regolamento a.a. 2018-2019

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Di seguito riportiamo il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM-85 bis – a.a. 2018/19 primo anno di attivazione del Corso di Studi, come “testimonianza storica” e termine di confronto con successive modifiche.

Art. 1 – Requisiti, modalità di ammissione e assolvimento degli OFA

1.1 Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Studi devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

1.2 Il corso è soggetto alla programmazione nazionale degli accessi. La prova di accesso obbligatoria è strutturata in quesiti a risposta multipla volti a verificare la competenza linguistica e di ragionamento logico, la cultura letteraria, storico-sociale e geografica e la cultura matematico-scientifica. Tali conoscenze e competenze sono definite annualmente più in dettaglio da uno specifico decreto ministeriale che definisce anche la data della prova e la soglia per l’idoneità. L’ammissione all’immatricolazione è subordinata al superamento della suddetta soglia di idoneità e al raggiungimento di una posizione utile nella relativa graduatoria di merito (rispetto ai posti assegnati al Corso di Studi di Pisa).

1.3 Il CdS definisce annualmente e rende pubblico prima dello svolgimento della prova il punteggio minimo (totale o in aree specifiche) che dev’essere raggiunto per non incorrere nell’assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Sulla base dei risultati conseguiti nella prova d’accesso, sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in singoli ambiti disciplinari agli studenti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo fissato.

1.4 Il CdS organizza specifiche attività di recupero per gli studenti con OFA. Tali attività avranno inizio in parallelo con i corsi istituzionali del primo semestre. Le attività di recupero si concluderanno con una prova di verifica che permetterà di accertare l’assolvimento del debito formativo. Le modalità di accertamento e i contenuti della prova sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, sul sito web del corso.

1.5 Lo studente con OFA potrà frequentare e sostenere gli esami del primo anno, ma non potrà sostenere esami degli anni successivi fino al superamento della prova di verifica degli OFA.

Art. 2 – Articolazione del corso e organizzazione didattica

2.1 Il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria ha durata quinquennale, ed è organizzato in:

  • Insegnamenti annuali o semestrali;
  • Laboratori didattici collegati ai corsi;
  • Tirocinio diretto e indiretto.

Il Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria si presenta con un unico curriculum.

Nel percorso formativo dello studente sono previste attività formative a scelta dello studente per complessivi 8 CFU. Lo studente può proporre al Consiglio di Corso di Studi qualsiasi attività formativa erogata dall’Università di Pisa. Il Consiglio di Corso di Studi ha la facoltà di valutare la coerenza delle attività proposte rispetto al percorso formativo.

2.2 Il presente Regolamento si completa con il Manifesto degli Studi (Allegato 1) predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell’a.a..

2.3 Gli insegnamenti e i laboratori sono organizzati in modo da consentire allo studente un congruo tempo per lo studio personale. Ad 1 CFU – che definisce un impegno medio di 25 ore per lo studente – corrispondono 7 ore di lezione in presenza per gli insegnamenti e 12 ore di incontri in presenza per i laboratori.

2.4 Le attività di laboratorio (comprese quelle di lingua inglese e di tecnologie didattiche) hanno l’obbligo di frequenza, con una percentuale massima di assenze del 25%. Lo studente che superasse il numero massimo di assenze non potrà sostenere il relativo esame.

2.5 Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore obbligatorie (obbligo di frequenza del 100%) pari a 24 crediti formativi universitari (ogni CFU corrisponde a 25 ore di tirocinio), hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono con un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all’ultimo anno. Il tirocinio è coordinato da insegnanti e da dirigenti scolastici di ruolo (supervisori di tirocinio) della scuola dell’infanzia e della scuola primaria distaccati a tempo pieno o parziale presso il Corso di Studio. Le attività di tirocinio sono normate da apposito regolamento.

2.6 L’attività didattica è organizzata in due semestri.

2.7 Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo con una valutazione espressa in trentesimi o con un’idoneità.

Le attività formative possono prevedere verifiche parziali in itinere (esoneri) da svolgersi nel periodo di svolgimento delle lezioni.

Per il conseguimento dei crediti formativi lo studente deve ottenere il giudizio di idoneità o, nel caso di valutazione in trentesimi, una votazione minima di 18/30.

La valutazione finale può essere determinata, a seconda dell’attività formativa, da uno o più dei seguenti elementi: prova scritta, prova orale, relazioni finali, prodotti sviluppati dallo studente durante il corso o durante il laboratorio.

Per gli insegnamenti con laboratorio l’accertamento del profitto dello studente determina un’unica valutazione. Per ogni attività formativa, non è consentita l’iscrizione ad appelli d’esame nel caso che sia stato superato il numero massimo di ore di assenza del laboratorio per quell’insegnamento.

Al termine del laboratorio di ogni anno è previsto un test finale, il cui esito positivo permetterà il riconoscimento dei crediti previsti e l’accesso al laboratorio dell’anno successivo.

I risultati del tirocinio verranno verificati annualmente tramite una relazione scritta o una prova orale e tramite la relazione finale da presentare per la prova finale (vedi art. 5 del presente regolamento).

Le conoscenze relative al laboratorio di tecnologie didattiche verranno verificate con una prova pratica che potrà essere sviluppata anche a distanza.

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera (inglese), verrà verificata con una prova finale al quinto anno che accerterà, oltre alle competenze didattiche relative all’insegnamento della lingua inglese a bambini, il conseguimento del livello B2 pieno in tutte le abilità: competenze di lettura, scrittura, ascolto e parlato/interazione.

Art. 3 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

3.1 Il trasferimento da altri Corsi di Studio dello stesso o di altri atenei è subordinato al superamento della prova di ammissione disposta a livello nazionale; mentre il trasferimento da un Corso di Studio di altro Ateneo appartenente alla stessa classe non necessita della prova di ammissione ma è regolamentato secondo quanto stabilito nel bando di quell’anno (relativamente ai posti disponibili).

3.2 L’eventuale riconoscimento di CFU già acquisiti attraverso precedenti attività formative avverrà ad opera del Consiglio di Corso di Studi, valutando la congruenza disciplinare tra le attività presentate e quelle proposte nel piano di Studi. Il CCdS può subordinare il riconoscimento ad un colloquio integrativo nel caso di riconosciuta congruenza, ma copertura non totale dei contenuti e delle competenze previste da un corso in ordinamento. In caso di riconoscimento completo di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario, nel caso di colloquio integrativo la valutazione finale risulterà dalla media fra il voto conseguito nell’esame sostenuto nella precedente carriera e quello conseguito per la parte di esame integrativa.

Art. 4 – Tutorato

4.1 Il Consiglio di Corso di Studi organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e per ampliare l’offerta di tutorato agli studenti può avvalersi delle eventuali iniziative di Ateneo.

Art. 5 – Prova finale

5.1 La prova finale consiste nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e nella presentazione della relazione finale di tirocinio.

5.2 Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono composte da non meno di 5 docenti e, visto che la prova finale costituisce esame avente anche valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, da due tutor del tirocinio e da un rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

5.3 Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è 66/110.

Il voto finale è costituito dalla:

  1. valutazione del curriculum degli studi, attraverso la media ponderata sulla base del numero di CFU attribuiti a ciascun esame, riportata in centodecimi;
  2. valutazione della relazione di tirocinio e della sua presentazione, fino a un massimo di 2 punti;
  3. valutazione del lavoro di tesi e della sua presentazione, fino a un massimo di 6 punti.

Art. 6 – Trasparenza

6.1 Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo.

6.2 Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al terzo grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 7 – Norme finali e transitorie

7.1 Nell’a.a. 2018-2019 verrà attivato il primo anno del Corso di Studio. Successivamente, per ogni a.a., verrà attivato un anno (rispettivamente secondo, terzo, quarto e quinto) previsto dalla strutturazione del Corso di Studio.

7.2 Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all’emanazione di eventuali successive modifiche o integrazioni.

7.3 Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme generali di Ateneo (Regolamento didattico e Statuto).

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