Regolamento tirocinio

Regolamento del tirocinio –Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Università di Pisa

Art. 1 – Finalità del tirocinio

1.1 Il tirocinio è una parte centrale del percorso formativo sviluppato nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, che permette il ripensamento critico delle diverse conoscenze e competenze sviluppate nei corsi e nei laboratori e un’occasione di apprendimento situato della professionalità docente. In particolare, il tirocinio intende offrire al tirocinante un’occasione per:

  • conoscere il contesto scuola nella sua varietà e complessità;
  • progettare il percorso educativo e didattico, riflettendo sull’interazione tra la dimensione organizzativa e quella didattica;
  • progettare e proporre attività formative significative e adeguate al livello scolastico, l’età e la cultura di appartenenza degli allievi, acquisendo anche gli strumenti per aiutare l’integrazione scolastica di allievi con bisogni educativi speciali;
  • sviluppare e sperimentare strumenti per l’osservazione e la riflessione critica dei processi di apprendimento e insegnamento;
  • confrontarsi con varie figure professionali sulla valutazione dei percorsi sviluppati;
  • interagire e collaborare con il personale della scuola nella progettazione didattica e nelle attività collegiali (interne ed esterne).

1.2 Il tirocinio, come disciplinato dall’art. 10 comma 3 del D.M. 249/2010, prevede una fase direttadi osservazione e di insegnamento da svolgersi presso le istituzioni scolastiche e sotto la guida di un docente, ed una fase indiretta di studio individuale, e di riflessività pre e post attiva, da compiersi sotto la guida del docente tutor universitario.

1.3 Per guidare i corsisti nell’esperienza del tirocinio diretto e indiretto e per valorizzare al massimo le possibilità formative offerte da questa esperienza sono sviluppate dal Consiglio di Corso di Laurea apposite Linee Guida (rinnovabili di coorte in coorte) che descrivono:

  • la descrizione dettagliata dei compiti delle diverse figure coinvolte nel tirocinio;
  • la distinzione e il rapporto tra tirocinio diretto e indiretto;
  • le modalità e le tempistiche per l’iscrizione, lo svolgimento e la valutazione del tirocinio;
  • le azioni più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui al comma 1;
  • le finalità e la scansione dei tirocini dei diversi anni (anche definendo di anno in anno la proporzione tra tirocinio diretto e indiretto, e tra tirocinio alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria).

Art. 2 – Struttura del tirocinio

2.1 Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria sono tenuti a svolgere, dal secondo anno di corso fino al quinto, attività di tirocinio indiretto e diretto per un totale di 24 crediti formativi universitari (ogni CFU corrisponde a 25 ore di tirocinio, quindi 600 ore complessive).

2.2 L’iscrizione al tirocinio di uno specifico anno di corso deve essere fatta dal corsista nei tempi e nelle modalità stabilite nelle Linee Guida. Condizione necessaria per potersi iscrivere a ogni tirocinio è aver maturato, al 31 ottobre dell’anno accademico precedente, i CFU universitari riportati nella seguente tabella:

Anno di tirocinio CFU necessari
Secondo 35
Terzo 80
Quarto 130
Quinto 185

Per il Tirocinio I e il Tirocinio II sarà possibile essere ammessi con riserva al tirocinio, ovvero partecipare agli incontri di tirocinio indiretto anche senza aver conseguito il numero di CFU richiesti (rispettivamente 35 e 80) al 31 ottobre dell’a.a. precedente. La quota di CFU dovrà essere raggiunta prima di iniziare il tirocinio diretto e comunque non oltre la fine di febbraio successivo alla scadenza per l’iscrizione regolare al tirocinio.

2.3 La frequenza alle attività di tirocinio diretto e indiretto è obbligatoria per tutto il monte ore previsto per ogni annualità. Le ore di tirocinio diretto e indiretto sono certificate su apposito foglio firma. Nel loro complesso, sul monte ore previsto per ogni annualità, le attività di tirocinio devono essere distribuite nei due ordini di scuola (infanzia e primaria) secondo quanto previsto dalle Linee Guida.

2.4 Il tirocinio (diretto e indiretto) inizia al secondo anno di corso. Il numero di crediti universitari relativi al tirocinio per anno di corso, a partire dal secondo, è stabilito nel Regolamento degli Studi della coorte e comunque è, per normativa nazionale, crescente dal secondo al quinto anno.

2.5 I tirocini devono essere svolti in rigoroso ordine di annualità. La possibilità di effettuare due annualità di tirocinio nello stesso a.a. è considerata eccezionale, concessa solo per comprovati motivi (tra cui il recupero del tirocinio dell’annualità precedente non svolto per maternità)e valutandone gli effetti formativi: l’eventuale richiesta deve essere approvata dal coordinamento dei tutor e successivamente dal Consiglio di Corso di Laurea.

2.6 Non è possibile richiedere il riconoscimento di attività pregresse per la riduzione del tirocinio se non nel caso di tirocini già sviluppati e validati in altri corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis).

2.7 Il tirocinio diretto si deve svolgere nelle istituzioni scolastiche accreditate dagli Uffici Scolastici Regionali e convenzionate con l’Università di Pisa. L’indicazione delle istituzioni in cui il corsista deve sviluppare il tirocinio è prerogativa del Corso di Studi che, attraverso i tutor coordinatori, valuta la coerenza e la potenzialità delle esperienze di tirocinio rispetto al percorso formativo del corsista.

2.8 Il tirocinio diretto prevede inizialmente lo sviluppo di un progetto annuale di tirocinio (approvato dal tutor coordinatore) e in conclusione – entro il 30 settembre dell’anno di riferimento del tirocinio – la consegna al tutor coordinatore, con tempistiche e modalità stabilite dalle Linee Guida, di una relazione annuale sulle attività svolte da parte del tirocinante. La relazione finale di tirocinio dell’ultima annualità (Tirocinio IV) costituisce un allegato della tesi di laurea.

2.9 La valutazione dell’esperienza di tirocinio nel suo complesso formulata dal tutor coordinatore si articolerà in un giudizio motivato (insufficiente, sufficiente, discreta, buona, ottima) e includerà il giudizio della scuola ospitante e la valutazione della partecipazione attiva del tirocinante agli incontri di tirocinio indiretto e della relazione annuale.

2.10 La valutazione positiva (non insufficiente) dell’esperienza di tirocinio da parte del tutor coordinatore, insieme all’effettuazione di tutte le ore previste dal tirocinio, è condizione necessaria per la registrazione dei crediti corrispondenti e per l’iscrizione al tirocinio successivo. In particolare, non sono previste registrazioni parziali dei crediti di tirocinio di un’annualità.

2.11 (aggiunto con delibera 6/2020 del 20 marzo 2020) Nei casi di interruzione del tirocinio sia diretto e indiretto per cause gravi e indipendenti dalla volontà del tirocinante, il Consiglio di Corso di Studi, valutando la situazione e gli aspetti formativi, può approvare a maggioranza – per casi singoli o per tutta la coorte – la possibilità di completare il tirocinio nell’a.s. successivo a quello di riferimento. In tal caso il Consiglio di Corso di Studi permette la possibilità di modifica del progetto formativo inizialmente sottoposto e fissa termini diversi da quelli stabiliti in 2.8 per la consegna della relazione finale. Tale possibilità può essere prorogata, in base all’evolversi della situazione grave che ha causato il blocco, più volte per la stessa annualità di tirocinio.

Art. 3 – Studenti lavoratori

3.1 Gli studenti lavoratori che già insegnano nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria possono chiedere la riduzione del solo tirocinio diretto: nessuna riduzione è prevista per la parte di tirocinio indiretto. Nessuna riduzione è prevista per chi lavora in altri contesti professionali, nella scuola secondaria (di primo e secondo grado) o nella scuola come educatore, addetto all’assistenza, docente in asili integrati o in attività integrative extracurricolari promosse dalle istituzioni scolastiche.

3.2 Gli studenti lavoratori nella scuola dell’infanzia o primaria con contratto di docente a tempo indeterminato a tempo pieno dovranno svolgere il tirocinio diretto previsto solo per il livello scolare non corrispondente al ruolo (infanzia per chi insegna alla primaria e primaria per chi insegna all’infanzia) e la parte di tirocinio indiretto. Nel caso di contratto a tempo parziale la riduzione del tirocinio diretto nel livello scolare nel quale il richiedente lavora, sarà proporzionale al numero di ore d’insegnamento previste dal contratto di lavoro rispetto al contratto a tempo pieno.

3.3 Gli studenti lavoratori nella scuola dell’infanzia o primaria non a tempo indeterminato possono richiedere una riduzione del tirocinio diretto a condizione che abbiano un contratto di durata non inferiore a 180 giorni continuativi e 6 ore settimanali per l’anno scolastico, corrispondente all’anno accademico di svolgimento di tirocinio. La riduzione del tirocinio diretto riguarderà solo il tirocinio previsto nel livello scolare nel quale il richiedente lavora. Per gli incarichi su posto comune sarà proporzionale al numero di ore d’insegnamento previste dal contratto di lavoro e non potrà comunque superare il 50% delle ore di tirocinio diretto previste nell’annualità (nel caso di contratto di 25 ore per la scuola dell’infanzia e di 24 ore per la scuola primaria). Per gli incarichi NON su posto comune, il riconoscimento sarà deciso di volta in volta dai tutor, in base alla valutazione sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dall’annualità di tirocinio sulla quale si richiede il riconoscimento e comunque non potrà essere superiore a quello previsto per l’incarico su posto comune. La riduzione non potrà riguardare la parte di tirocinio indiretto.

3.4 La richiesta di riduzione del tirocinio diretto deve essere presentata al tutor coordinatore e per conoscenza alla segreteria didattica e al presidente di Corso di Laurea, e deve essere documentata con una dichiarazione del datore di lavoro.

Art. 4 – Tirocinio e maternità

4.1 In caso di accertamento dello stato di gravidanza durante il periodo di tirocinio, la tirocinante è tenuta a darne tempestiva comunicazione al tutor coordinatore e al tutor scolastico per attuare le disposizioni a tutela della salute della tirocinante in stato di gravidanza previste dal D.L. 151/2001: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.  Le tutele relative al periodo dalla nascita al compimento del settimo mese di età del figlio sono applicate, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età del bambino.

4.2. Non è consentito svolgere attività di tirocinio né diretto, né indiretto durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità e per tutto il periodo della gestazione nei casi di gravidanza a rischio.

4.3 Fuori dal periodo di astensione obbligatoria, specifiche indicazioni normative sono previste in considerazione dei rischi biologici e specifici (relativi alle mansioni svolte).

In particolare:

  1. non è consentito svolgere attività di tirocinio presso scuole d’infanzia dall’accertamento della gravidanza fino al settimo mese dopo il parto;
  2. non è consentito svolgere attività di tirocinio sul sostegno fino al parto se sussiste un rischio specifico (ad esempio possibili reazioni aggressive) e anche post-parto in presenza di possibile necessità di sollevamento bambini;
  3. non è consentito svolgere attività di tirocinio presso scuole primarie in caso di presenza di rischio biologico o di rischi specifici legati alle mansioni per tutta la durata del rischio sia pre-parto che post-parto.

Le eventualità (2) e (3) devono essere valutate caso per caso dal tutor coordinatore, sentito il Dirigente scolastico.

A richiesta delle tirocinanti, in collaborazione con il Dirigente scolastico, potranno essere elaborati, ove possibile, percorsi personalizzati che consentano comunque la frequenza dei tirocini, secondo modalità compatibili con il rispetto della normativa a tutela della maternità, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.4 Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 142/1998, i tirocini formativi hanno una durata non superiore a 12 mesi, ma nel computo di detto limite non si deve tenere conto dei periodi di astensione per maternità. Le tirocinanti possono accedere a richiesta all’aspettativa facoltativa di ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità.

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